In questa occasione segnaliamo l'articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore e cofirmato dall'Avvocato Nicola Ricciardi sulle agevolazioni fiscali dedicate a chi acquista la prima casa.
L'interpretazione delle sentenze 148/2/2013 e 169/1/2013 fornita dalla Ctr Liguria consiste nel motivare il bonus in base all'adempimento del trasferimento della residenza secondo i tempi richiesti.
Nicola Ricciardi è un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma esperto di diritto tributario. Curatore e collaboratore di libri inerenti il ruolo e le modalità dell'ingiunzione fiscale, è docente presso l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo.
lunedì 24 febbraio 2014
lunedì 10 febbraio 2014
Sanzioni su mancato trasferimento, news dell'Avvocato Nicola Ricciardi
Secondo la sentenza 132/4/13 della Ct di primo grado di Trento non sono possibili doppie sanzioni per lo stesso comportamento, nello specifico il non aver trasferito la residenza nei termini previsti dalla legge.
Il caso è nato da una contestazione emessa dall'Amministrazione Fiscale per decadenza dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa: se la residenza dell'acquirente non viene trasferita entro 18 mesi, infatti, non ha diritto a nessuna agevolazione come proprietario di prima casa.
Il contribuente aveva già pagato la sanzione del 30%, oltre alle tasse più alte, dunque era già stato sanzionato per il mancato adempimento, ma l'Agenzia delle Entrate lo ha accusato di non aver comunicato l'avveramento della condizione che dava luogo a ulteriore liquidazione dell'imposta.
Il caso è nato da una contestazione emessa dall'Amministrazione Fiscale per decadenza dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa: se la residenza dell'acquirente non viene trasferita entro 18 mesi, infatti, non ha diritto a nessuna agevolazione come proprietario di prima casa.
Il contribuente aveva già pagato la sanzione del 30%, oltre alle tasse più alte, dunque era già stato sanzionato per il mancato adempimento, ma l'Agenzia delle Entrate lo ha accusato di non aver comunicato l'avveramento della condizione che dava luogo a ulteriore liquidazione dell'imposta.
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