Fra le
attività fornite dai professionisti abilitati, ai fini dell'adesione
dei propri clienti alla collaborazione volontaria (nota come
voluntary disclosure), c'è l’assistenza nella compilazione del
modello di adesione, approvato con provvedimento dell’Agenzia del
30 gennaio 2015.
I
soggetti che aderiscono alla voluntary disclosure detta
“internazionale”, devono compilare la sezione II del modello,
dove deve essere indicata la consistenza del patrimonio detenuto
all’estero. Inoltre va tenuta in conto la violazione della
disciplina sul monitoraggio fiscale relativamente a tutti i periodi
d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta,
non sono scaduti i termini per l’accertamento o per la
contestazione della violazione degli obblighi in materia di modulo
RW.
Affidarsi
a un avvocato per la voluntary disclosure
Ai fini
dell’individuazione del valore delle attività estere da dichiarare
in tali righi, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18
dicembre 2013 n.151663 ha previsto che per l’individuazione del
valore delle attività finanziarie devono essere adottati gli stessi
criteri validi ai fini dell’IVAFE, per il quale il valore delle
attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato
al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono
detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario
estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa
di assicurazione estera.
Alla
prova dei fatti però, le banche estere di solito valorizzano il
conto titoli dei propri clienti al valore di mercato, tanto che il
costo storico può risultare un dato difficile da individuare.