Per un esame corretto del tema in oggetto, si deve in prima battuta tenere a mente quanto disposto dalla sentenza della Cass. S.u. 1966/14 secondo cui è principio immanente nel nostro ordinamento quello per cui la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una "decisione partecipata" mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella "fase precontenziosa" o endoprocedimentale", al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili.
Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento a essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 Cost.
Sulla necessità del diritto al contraddittorio vi è unanime giurisprudenza, sia di legittimità di merito: la risposta al quesito quindi parrebbe positiva anche se si deve precisare che, mentre sulla necessità del contraddittorio, come detto, la giurisprudenza è unanime, sulla necessità che lo stesso sia preventivo, i giudici di merito hanno mostrato maggiore tolleranza nei confronti dell'Ente Impositore ritenendo che il confronto tra le parti può avvenire anche successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.
Nicola Ricciardi è un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma esperto di diritto tributario. Curatore e collaboratore di libri inerenti il ruolo e le modalità dell'ingiunzione fiscale, è docente presso l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo.
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mercoledì 30 settembre 2015
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