venerdì 12 aprile 2013

Nicola Ricciardi - a proposito del redditometro

articolo di nicola ricciardi
Il 4.1.2013 è stato pubblicato in G.U. il D.M. 24.12.2012 che rende operative le disposizioni del cosiddetto “nuovo redditometro”, così come risultante dall’art. 38, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, valide a partire dai redditi relativi all’anno d’imposta 2009.

In questo articolo, l'Avvocato Nicola Ricciardi esaminerà le implicazioni di queste norme e come può tutelarsi il cittadino.
Sulla reale portata del nuovo strumento e sulla dose di innovatività rispetto al vecchio redditometro, è presto per fare un bilancio; si vuole però esaminare quali sono gli strumenti in difesa del contribuente che si veda sottoposto a verifica fiscale proprio ex art. 38.

In primis, norma di portata generale valida per il precedente istituto e che non c’è motivo di non applicare anche al nuovo, al contribuente è data la possibilità di dimostrare che le spese contestate sono state sostenute con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta o con redditi esenti o ancora con redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile.

Varrà poi, anche per il nuovo redditometro, la possibilità di giustificare le spese facendo ricorso all’esistenza di redditi conseguiti in altre annualità, a introiti non aventi natura reddituale, quali risparmi, patrimoni ricevuti in successione o in donazione, somme disinvestite o provenienti da elargizioni da parte di familiari o risarcimenti di danni; il contribuente poi può difendersi chiedendo (circolare n. 28/E del 21 giugno 2011) che venga preso in considerazione il proprio reddito finanziario (cioè quanto effettivamente incassato) che può divergere da quanto dichiarato.

A questi strumenti, se ne aggiunge un altro, quello dello scudo fiscale, la cui efficacia nei confronti dell’accertamento da redditometro ha avuto vita travagliata; per i contribuenti che vi hanno fatto ricorso, è cioè ora possibile opporre all’organo accertatore la copertura da scudo fiscale.

I termini della questione: all’atto della previsione, il legislatore attribuì allo scudo fiscale portata ampia, estesa quindi anche agli accertamenti da cd. redditometro; per converso, l’Agenzia delle Entrate (circolare 43/E del 2009) aveva di fatto ridotto la portata dell’istituto richiedendo che gli imponibili accertati fossero riconducibili a somme o attività costituite all’estero ed oggetto di rimpatrio.

Di fatto quindi, gli uffici non ritenevano applicabile lo scudo all’accertamento da redditometro perché, come è ovvio per questo tipo di accertamenti, spesso eventuali maggiori imponibili non sono astrattamente riconducibili alla violazione estera soprattutto se riguardano l’acquisto di beni e la disponibilità di somme detenute in Italia e non all’estero.

Da subito, si era posta questione sulla legittimità della tesi delle Entrate e ci si era chiesti se, in questo tipo di “sanatoria”, potesse rientrarvi qualsivoglia maggiore imponibile accertato nei confronti del contribuente che aveva aderito allo scudo, ovvero soltanto quelli, come precisava l’Amministrazione Finanziaria, astrattamente riconducibili alle violazioni sanate e, più precisamente, i maggiori imponibili riconducibili in qualche modo all’esportazione ovvero alla costituzione di disponibilità all’estero.

Il problema si poneva soprattutto per gli accertamenti sintetici e, segnatamente, per quelli da cd. redditometro, laddove gli eventuali maggiori imponibili non sono sovente riconducibili alla violazione estera, soprattutto se riguardano l’acquisto di beni e la disponibilità di somme detenute in Italia e non all’estero, da cui la tesi degli uffici di non poter sanare queste violazioni con lo scudo.

Ebbene, ai contribuenti che avevano fatto ricorso allo strumento dello scudo fiscale ma che, convocati dagli uffici, si erano sentiti rispondere che ai fini dell’accertamento ex art. 38, le norme di cui all’articolo 13 bis del decreto legge 78/2009 (lo «scudo fiscale ter») non avevano valore, vengono oggi in aiuto i giudici (da ultime, la sentenza n. 76/01/12 emessa il 10 luglio scorso dalla Commissione tributaria regionale di Trieste, e le sentenze 155/12 e 237/11 della Commissione tributaria provinciale di Rimini), che bocciano la tesi dell’amministrazione finanziaria, ritenendo che la regolarizzazione e/o il rimpatrio sanano qualunque maggiore imponibile, perché la norma non pone alcun tipo di limitazione né tale preclusione può essere introdotta con una circolare.

Lo scudo fiscale quindi sana tutti i maggiori imponibili contestati, a prescindere dal tipo di accertamento praticato dall’ufficio, compresi quindi quelli derivanti da redditometro.

Del resto, l’articolo 13 bis del decreto legge 78/2009 era chiaro sul punto laddove consentiva ai contribuenti che si avvalevano del rimpatrio o della regolarizzazione di attività finanziarie e disponibilità estere detenute irregolarmente di beneficiare:

a) della preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l’azione di accertamento alla data di entrata in vigore del decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio;

b) dell’estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle relative al monitoraggio fiscale, relativamente alle disponibilità delle attività finanziarie non dichiarate.

Gli accertamenti quindi sono preclusi anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempreché si tratti di accertamenti relativi a “imponibili” che siano riferibili alle attività oggetto di emersione; a tal fine si precisa che la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite all’estero oggetto di rimpatrio. Conseguentemente, l’effetto preclusivo dell’accertamento può essere opposto, ad esempio, in presenza di contestazioni basate su ricavi e compensi occultati.
Seguite gli aggiornamenti e i consigli di uno specialista, i post di Nicola Ricciardi vi chiariranno ogni dubbio in materia fiscale.

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