giovedì 2 maggio 2013

Nicola Ricciardi: come si è evoluta l'ingiunzione fiscale

Nicola Ricciardi diritto tributario
Nel libro cofirmato da Nicola Ricciardi ampio spazio è dedicato all'evoluzione storica dell’ingiunzione fiscale e alle significative modalità con cui è stato semplificato l'intero procedimento.
Grazie al seguente estratto possiamo approfondire il tema e individuare le motivazioni che hanno spinto il legislatore a cambiare le norme sulla riscossione coattiva.



Con il r.d. n. 639/1910, contenente il testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del Demanio pubblico e di pubblici servizi e delletasse sugli affari, il legislatore ha dettato una serie di norme che disciplinano un processo esecutivo speciale, caratterizzato da una maggiore celerità e snellezza rispetto al processo esecutivo ordinario e da una minore presenza del giudice. Tale normativa contiene sia alcune disposizioni generali concernenti la fase precedente al pignoramento, allorché viene formata e notificata una ingiunzione di pagamento, sia alcune disposizioni dedicate alla
fase prettamente esecutiva su beni mobili e immobili.

Questo tipo di processo esecutivo, seppur molto datato, è rimasto in vigore ai fini delle imposte indirette, anche a seguito della riforma tributaria formulata nel 1972 (il d.P.R. 602/1973, contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito attuata attraverso il ruolo).
In particolare tale procedura è stata molto usata in materia di IVA (art. 62, comma 2, d.P.R. 633/1972) e in materia di INVIM (art. 54, comma 4, d.P.R. n. 634/1972) per quanto riguarda i tributi erariali e ha trovato applicazione anche per la riscossione dei tributi locali (cfr. art. 25 d.P.R. 639/1972 disciplinante l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.).Tuttavia, nel 1988, in attuazione della legge 657/1986, il sistema della riscossione attraverso il ruolo è stato esteso anche alle imposte indirette (art. 67 d.P.R. 43/1988), all’imposta comunale sulla pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni, ai canoni e diritti di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, alle tasse per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e alle tasse per concessioni regionali e comunali (art. 68 d.P.R. 43/1988).
Inoltre, con una espressione non molto chiara, l’art. 130, comma 2, di tale d.P.R. ha abrogato tra l’altro “tutte le disposizioni che regolano mediante rinvio al r.d. 639/1910, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli artt. 67 e 68, comma 1 e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata nel presente decreto.” allargando notevolmente il sistema della riscossione a mezzo
ruolo e rendendolo de facto processo esecutivo generale. Tale ridimensionamento del processo esecutivo tramite ingiunzione fiscale ha fatto ritenere ai più che il r.d. 639/1910 fosse stato abrogato.

Infatti, pur non essendovi stata una abrogazione espressa, erano state soppresse le norme richiamate in tale decreto e, significativamente, ogni disposizione incompatibile con la nuova normativa dettata in tema di riscossione a mezzo ruolo. Pertanto a differenza del passato quando erano le leggi relative ai singoli tributi o ai singoli cespiti di entrata ad indicare di volta in volta se la relativa riscossione dovesse avvenire mediante ruolo o ingiunzione fiscale, con il d.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 (poi sostituito con d.lgs. 112/1999) il legislatore nazionale istituì un sistema unitario e centralizzato di riscossione tendenzialmente valevole per tutte le entrate (tributarie e non) sia dello Stato che degli Enti locali.
Al vertice di tale sistema, denominato “servizio centrale per la riscossione dei tributi”, venne posto un ufficio centrale alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, mentre la riscossione coattiva delle somme iscritte nei ruoli formati dalle singole amministrazioni venne affidata ad agenti della riscossione (destinati a sostituire i vecchi esattori) titolari di concessioni per ambiti territoriali determinati. La generalizzazione del sistema di riscossione mediante ruolo comportò de facto l’abrogazione di tutte le precedenti disposizioni legislative che consentivano alle pubbliche amministrazioni di procedere direttamente alla realizzazione dei propri crediti patrimoniali e tributari mediante la procedura di ingiunzione fiscale di cui al r.d. 639/1910, che la giurisprudenza ha considerato quindi espunta dall’ordinamento (Cfr. ex plurimis Cass., sez. trib., 8 giugno 2000, n. 7801 e Cass., 23 giugno 1998, n. 6242).

Le leggi successive al 1988 si adeguarono al nuovo modello di riscossione centralizzata prevedendo il ricorso al ruolo (e conseguentemente ai concessionari del servizio) quale unica forma di realizzazione coattiva delle entrate. Si possono citare a riguardo senza pretesa di completezza: l’art. 206 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada) con riguardo
alle modalità di riscossione delle relative sanzioni, l’art. 12 del d.lgs. 504/1992 con riguardo all’imposta comunale sugli immobili, l’art. 9 del d.lgs. 507/1993 con riguardo all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, l’art.51 del medesimo decreto con riguardo alla tassa per l’occupazione di suolo pubblico.

Il sistema centralizzato di riscossione è tuttavia entrato in crisi a seguito del progressivo affermarsi della autonomia organizzativa e finanziaria delle comunità territoriali, sancita dapprima a livello legislativo, con le riforme del c.d. federalismo amministrativo della seconda metà degli anni ’90, e poi dalla stessa riforma del titolo V della Costituzione varata con la l.c. 3/2001. In particolare, in campo finanziario, si deve menzionare la l. 662/1996 (art. 3, commi 143 e 149) che ha delegato il governo ad attuare una revisione della materia dei tributi locali che preveda la attribuzione ai comuni ed alle province del potere di disciplinare con propri regolamenti “tutte le fonti delle entrate locali”, compresi i procedimenti di accertamento e riscossione, nel rispetto della riserva di legge prevista dall’art. 23 della Costituzione con riguardo alle fattispecie imponibili, soggetti passivi
ed aliquote massime. La delega è stata attuata con il d.lgs. 446 del 1997 il quale all’art. 52 comma 1 ha stabilito il trasferimento alla potestà regolamentare dei comuni e delle province della disciplina delle proprie entrate anche tributarie salvo per quel che riguarda gli aspetti coperti da riserva di legge ai sensi dell’art.23 della Costituzione. In particolare è stata attribuita ai regolamenti locali anche la possibilità di disciplinare i servizi di riscossione delle entrate secondo moduli simili a quelli previsti dalla l. 142/1990 (poi trasfusa nel d.lgs. 267/2000) per i servizi pubblici locali.

In tale contesto deve essere letto l’art. 52, comma 6, del d.lgs.n. 446/1997 il quale prevedeva che “La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al d.P.R. 602/1973, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al d.P.R. 43/1988, ovvero con quella indicata nel r.d. 639/1910, se svolta in proprio dall’Ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lett. b) del comma 5” (ad esempio i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. 446/1997 abilitati alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali).
In tal modo, quindi, “il r.d. del 1910 è tornato di attualità” (cfr. Cass., ss.uu. Ord., 10958/2005). A seguito di questa rinnovata applicabilità, il legislatore ha operato alcuni interventi tesi ad aggiornare le modalità applicative di una normativa così datata. In tale contesto si inserisce l’art. 229 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, da cui deriva l’esecutività
di diritto dell’ingiunzione fiscale in abrogazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del r.d. 639/1910 il quale prevedeva che “La ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione risiede l’ufficio che la emette...”.
Né l’operatività dell’ingiunzione fiscale è stata compressa dalla novellazione del 1999 (in attuazione della legge delega 337/1998). Infatti, con il d.lgs. 46/1999, il legislatore, per ciò che concerne la riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti locali, non ha posto un obbligo di utilizzazione del ruolo, ma solo una facoltà visto il tenore dell’art. 17, comma 2, del citato d.lgs. 46/1999 che, in armonia con quanto disposto dal citato art. 52 d.lgs. 446/
1997, ha stabilito che “Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri Enti locali”.

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