L'Avvocato Nicola Ricciardi commenta la sentenza 128/4/13
La vicenda riguarda una cartella di pagamento impugnata da una società fallita, rappresentata dal curatore che eccepisce la mancata previa notifica nei suoi confronti. Ricciardi rileva che la Commissione ha sottolineato come tale omissione “non inficia la validità della notifica nei confronti del fallito, al quale l'atto è stato notificato, stante il carattere non assoluto, ma riferito alla sola massa dei creditori che è la sola legittimata, attraverso il curatore, a eccepirla, della perdita di capacità processuale del fallito”; in seguito ha costatato come “la cartella di pagamento non poteva essere emessa nei confronti del fallimento, stante l'inefficacia nei confronti della procedura concorsuale (per mancata notificazione al curatore) dell'avviso di accertamento afferente i crediti iscritti a ruolo”.Per questa ragione, affermano in conclusione i giudici, non essendo sufficiente la mera consegna dell'atto da parte del fallito (fattispecie ben diversa da quella della notificazione), la dichiarazione di fallimento produce effetti ben più ampi di una semplice variazione di domicilio e impone che tutti gli atti del procedimento tributario formati successivamente abbiano quale destinatario l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale.
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