martedì 11 marzo 2014

Quali sono i criteri per stabilire il valore di avviamento? Nicola Ricciardi commenta la sentenza

Avvocato Nicola Ricciardi commenta sentenza
Il valore di avviamento di un'azienda che sta per essere ceduta deve essere calcolato con criteri certi, a tal fine l'Avvocato Nicola Ricciardi riporta come esempio la sentenza 13/1/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, che ribadisce l'importanza dell'accuratezza in caso di rettifica dei dati.

Nicola Ricciardi spiega i criteri adoperati dall'Agenzia delle Entrate

La vicenda riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ridetermina maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, a seguito di rettifica del valore di avviamento di una cessione di azienda. Avverso tale provvedimento, sia la parte acquirente sia la parte venditrice propongono istanza di autotutela dell'atto impositivo perché solo per mero errore materiale, le parti avevano parlato di cessione d'azienda, ma in realtà il trasferimento era relativo solo a un ramo della stessa azienda; l'ufficio accoglieva le richieste ma solo in parte, emettendo quindi provvedimento parziale di autotutela.


La Commissione dapprima ritiene fondata la doglianza del contribuente circa la "mancata, plausibile spiegazione da parte dell'Ufficio dei criteri matematici da quest'ultimo impiegati per operare la contestata ricostruzione in aumento del valore di avviamento" dell'azienda ceduta, rilevando come addirittura dopo l'udienza di discussione della controversia, "risultano di difficile comprensione le motivazioni che hanno indotto l'Agenzia delle Entrate" a fissare i parametri di valutazione; successivamente conclude affermando come per la decisione si deve fare riferimento alle stesse osservazioni dell'Ufficio che definisce l'avviamento come "futura capacità di produrre reddito".

A tal proposito, i giudici rilevano come il ramo d'azienda ceduto che è alla base del valore di avviamento ha dichiarato un reddito negativo, mentre il fatturato del ramo d'azienda non ceduto è, nello stesso lasso temporale, notevolmente aumentato; per il Collegio quindi "il ramo d'azienda ceduto non manifesta futura capacita di produrre reddito" e, per tale motivo, i giudici liguri ritengono il ricorso meritevole di accoglimento e, per l'effetto, annullano gli atti impugnati.