Secondo la sentenza 82/1/12 della Commissione Tributaria di primo grado di Trento la società contribuente, raggiunta da due avvisi di accertamento per due differenti annualità d'imposta, le somme effettivamente dovute al fisco vanno conteggiate calcolando gli sconti effettuati ottenendoli dal prezzo di vendita comprensivo di IVA.
L'Ufficio, invece, aveva attribuito alla società (che è specializzata nella vendita di articoli sportivi) un reddito che includeva il ricarico dell'80,32% sul costo del venduto decurtando gli sconti al netto dell'IVA anziché sul prezzo lordo, ovvero la procedura corretta. Grazie a questa sentenza è più chiaro come devono essere valutati gli sconti che il venditore effettua sulla propria merce.
La pretesa fiscale, in conclusione, è stata definita parzialmente illegittima.
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.