martedì 22 ottobre 2013

Avvocato Nicola Ricciardi – Conformità delle domande di recupero credito

Avvocato Nicola Ricciardi fisco estero
Cosa succede se l'amministrazione finanziaria di uno Stato membro dell'UE richiede delle somme a un contribuente residente in Italia? Il fisco italiano deve rispettare norme precise per l'iscrizione a ruolo, ovvero la presenza di un documento ufficiale del titolo esecutivo emesso nel Paese di riferimento.

Come illustra in sintesi l'Avvocato Nicola Ricciardi nel suo articolo, occorre verificare se sono stati rispettati tutti i presupposti per richiedere l'esecuzione del credito a fornire al contempo l'assistenza necessaria.
Il caso specifico riguarda un contribuente che è risultato soccombente con il fisco rumeno nel 2007 e ha ricevuto nel 2011 la richiesta di pagamento di oltre 4000 euro.

È stata l'Agenzia delle Entrate a chiedere il dovuto, ma l'iscrizione a ruolo è stata impugnata perché il contribuente ha notato la mancanza del documento originale e della copia certificata conforme del relativo titolo esecutivo, perciò ha ritenuto che la domanda di recupero fosse incompleta.

Il ricorso è stato considerato valido dalla Ctp Treviso (presidente De Lorenzi, relatore Titton) che ha annullato l'iscrizione a ruolo per la non conformità della domanda.

Nel dettaglio, l'articolo 6 della direttiva 2008/55/Ce del Consiglio sull'assistenza reciproca nel recupero dei crediti permette di recuperare crediti originati nel Paese membro in cui ha sede, ma solo in presenza di un titolo esecutivo. Con la sentenza 89/2/2013 la Ctp ha ritenuto che l'ufficio si è limitato a trasmettere gli atti ricevuti dall'amministrazione rumena senza fare alcun controllo, non ottemperando alle regole che stabiliscono fra l'altro che deve essere presente la data di notificazione del titolo esecutivo all'interessato.

In conclusione l'Avvocato Ricciardi ha ricordato che la cartella di pagamento è stata annullata e dunque il contribuente italiano ha avuto ragione; la conferma che le regole devono valere per tutte le parti coinvolte.