mercoledì 25 giugno 2014

Avvocato Nicola Ricciardi: le proroghe del sistema previgente e la nascita di nuovi tributi locali

Appendice libro Nicola Ricciardi
Pubblichiamo la prima parte dell'Appendice aggiornata alla legge dell'11 marzo 2014 n.23 “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita ", curata da un team di Avvocati fra cui Nicola Ricciardi.

Premessa  


Con l’approvazione della Legge 11 marzo 2014 n.23 “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita “approvata dalla Camera dei deputati il 25 settembre 2013 si è concluso il lungo iter legislativo iniziato con la Riforma della Riscossione di cui al dl.203/2005 convertito in L..248/2005 che portando per la prima volta in mano pubblica il sistema della Riscossione nazionale aveva conseguentemente prodotto riflessi anche sulla riscossione delle entrate locali i cui principi dovevano tenere conto sia della autonomia impositiva degli enti stessi che delle regole europee in materia di concorrenza e di affidamento dei servizi in questione.


Il testo della Delega centra alcuni aspetti di necessità di armonizzazione e condivisione e il Governo e il Parlamento avranno ora un anno dall’approvazione della legge stessa per emanare i Decreti Delegati di attuazione uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi che vedremo in seguito. Esaminiamo ora cronologicamente i provvedimenti che hanno avuto incidenza in materia di riscossione coattiva delle entrate locali.   1) D.L.10 Ottobre 2012 n.174 convertito con modificazioni in L.7 Dicembre 2012 n.213 Disposizioni Urgenti in materia di Finanza e funzionamento degli Enti territoriali nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.   L’ art. 9. Comma 4 recita: “ In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli (enti appartenenti ai livelli di governo sub statale) enti territoriali, e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. 13 maggio 2011 n.70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011 n.106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del D.L. 30 settembre 2011 n.2013 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013. E’ stata abrogata l’ultima parte del comma che prevedeva che “ Fino a tale data è fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso.”

La disposizione infatti avrebbe provocato non pochi problemi nella parte in cui inibiva la possibilità per gli enti di procedere a nuovi affidamenti. Altrettanti problemi ha posto poi la proroga a metà anno, in quanto, se il legislatore la aveva individuata in quanto riteneva di attuare la riforma entro 6 mesi, tali termini ristretti, poi disattesi hanno continuato a produrre incertezza e instabilità per gli enti locali e gli operatori anche in ragione delle nuove fattispecie di tributi propri dell’imposizione locale in fase di attuazione o di nuova istituzione. 2)Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Legge di Stabilità 2013 La Legge di Stabilità 2013 ha introdotto varie norme di interesse in materia di riscossione delle entrate locali. In primo luogo l’art. 1 Commi 544 e 545 ha reso più agevoli e meno complicate le modalità di riscossione degli importi inferiori ai 1.000 euro. Infatti, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti aventi detto limite, intrapresa successivamente al 2 gennaio 2013, non si procederà alle azioni cautelari ed esecutive se non dopo che siano decorsi centoventi giorni dall'invio al debitore, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Tale articolato ha quindi abrogato la lettera gg -quinquies del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevedeva per gli importi inferiori ai 2.000 euro particolari formalità e tempistiche per l’applicazione delle misure cautelari e delle procedure esecutive che aveva, di fatto, paralizzato la riscossione coattiva soprattutto delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, spesso contraddistinte da importi di non particolare rilevanza relativamente ad un singolo debitore.   Ovviamente si ricorda che la previsione normativa di dette disposizioni è direttamente riferita al ruolo ma in ragione della più volte richiamata possibilità di applicazione delle norme del D.P.R. 602/1973 all’ingiunzione fiscale non ci si può esimere dal considerarle nel momento in cui si vanno ad applicare gli istituti propri della procedura esattoriale contenuti nel citato D.P.R. 602/1973. La Legge di Stabilità 2013 ha poi introdotto particolari novità in materia di autotutela, l’articolo 1, commi da 537 a 543, indica il provvedimento che impone l’obbligo di sospensione immediata di cartelle di pagamento o di possibili misure cautelari ed esecutive da parte di Equitalia a fronte di un’istanza presentata dal contribuente e annullamento automatico qualora ci fosse inerzia da parte dell’ente creditore decorsi 220 giorni dall’istanza.

Questa norma mira a semplificare la sinergia informativa tra Fisco e contribuente. Il contribuente, quando si presentano circostanze specifiche, dunque entro 90 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di un provvedimento esecutivo, come l’atto di pignoramento, o cautelare, come l’ipoteca e il fermo amministrativo, può presentare direttamente all’agente di riscossione – anche in via telematica – una dichiarazione dedicata al fine di dimostrare la legittimità dell’atto sottostante e richiedere, quindi, la sospensione istantanea delle azioni dell’Agente della Riscossione.   Quest’ultimo avrà, a quel punto, 10 giorni di tempo per inviare all‘ente creditore l’istanza, il quale, passati altri 60 giorni, previa comunicazione trasmessa al debitore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, potrà attestare al medesimo la correttezza della documentazione prodotta, trasmettendo, all’agente della riscossione, il provvedimento di sospensione o sgravio.

Alternativamente, l’ente stesso ha la possibilità di avvisare il contribuente dell’idoneità della documentazione a lasciare irrisolta la riscossione, avvisando l’agente della riscossione. In qualsiasi circostanza, passati i 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del debitore a Equitalia, le partite oggetto della dichiarazione vengono annullate di diritto e sono ritenute in automatico discaricate dei relativi ruoli. Sono eliminati, inoltre, dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore gli importi corrispondenti. I motivi per i quali viene chiesta l’immediata sospensione e annullamento delle azioni di Equitalia dovrà essere indicata dal contribuente nell’istanza; nella fattispecie sarà necessario specificare le ragioni per le quali si pensa che gli atti siano illegittimi, ad esempio perché il diritto al credito si è prescritto o è decaduto prima del ruolo esecutivo. Inoltre sarà possibile dimostrare che l’atto è stato già pagato in data precedente alla formazione del ruolo stesso, a vantaggio dell’ente creditore o enunciare qualunque altra causa di non esigibilità del credito stesso.   Qualora, tuttavia, il contribuente producesse documentazione falsa per dimostrare l’illegittimità dei provvedimenti assunti, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, a partire da un minimo di 258 euro.

Tali disposizioni sono legislativamente previste per la riscossione a mezzo ruolo da parte dell’Agente della Riscossione. Qualora gli Enti Locali vogliano farle proprie relativamente alla riscossione coattiva intrapresa direttamente o per il tramite dei soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997 dovranno, in ragione della propria potestà regolamentare di cui all’art. 52 citato introdurre tali disposizioni nell’apposito Regolamento.   3) DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 Convertito in Legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, L’Art. 10 di tale disposizione consente che per l’anno 2013 i soggetti gestori e coloro i quali sino allora avevano gestito la riscossione e l’accertamento della TARSU e della TIA possano riscuotere anche la TARES e questo “ anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. “   Detto Legge interviene poi in materia di proroga del termine per la riscossione delle entrate locali prevedendo al comma 2-ter che “. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013. “ Il testo di tale norma però risulta lacunoso ed impreciso in quanto da un’accorta lettura si evince che è vero che Il D.L. 35/2013, convertito in Legge n. 64/2013, ha concesso ai Comuni l’ulteriore proroga in merito alle modalità di riscossione dei tributi al 31 dicembre p.v. Il differimento, però, parla solo di EQUITALIA e non fa riferimento né alle entrate extra tributarie comunali né ai soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs.446/1997, con la conseguenza che il mercato della riscossione delle entrate dei Comuni già inizia ad aprirsi.   4) D. L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013 n.98 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. cd" Decreto del FARE" Il” Decreto del Fare “ con l’art. Art. 53 (Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate) risolve l’equivoco sopraesposto prevedendo che “. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, è sostituito dal seguente: "2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.". Tale previsione normativa non solo prevede la proroga al 31.12.2013 per tutti i tributi e per tutte le entrate ma inizia anche perché la legge delega prende corpo a ipotizzare possibili soluzioni future che tengano anche conto delle sorti e delle possibilità dell’Agente della Riscossione nazionale che, come noto al termine della proroga dovrebbe cessare di svolgere le attività di riscossione coattiva per i comuni.

L’ipotesi della costituzione di un Consorzio di Comuni deve però fare i conti con la normativa nazionale e con quella europea. In primo luogo tale costituzione non è coordinata con le disposizioni che prevedono l’obbligo dell’esercizio di funzioni associate per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti in quanto tali enti dovranno passare alla gestione delle funzioni fondamentali compresa la riscossione optando per l’unione di comuni o per la convenzione tra loro ai sensi dell’art. 30 del TUEL. I Consorzi di funzioni sono stati altresì abrogati dall’art. 2 comma 186 lettera e della L.23dicembre 2009 n. 191 (Finanziaria 2010) e rimangono in vita solamente quelli di servizi (Corte dei Conti Piemonte Del. 28/2011 – Corte dei Conti Campania (Del. 118/2010). Inoltre l’affidamento delle attività di Riscossione al Consorzio, seppur dovesse avvenire in modo facoltativo e residuale, potrebbe configgere con la normativa europea inerente alle procedure di affidamento, in quanto per evitare l’evidenza pubblica, vi è chi sostiene che il Comune dovrebbe esercitare sul Consorzio il controllo analogo.   Il Decreto del Fare ha però altresì particolare peso ed incidenza in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo che ricordiamo sono applicabili all’Ingiunzione in quanto compatibili in ragione del richiamato processo assimilatorio tra il ruolo, la cartella esattoriale e l’ingiunzione consolidato ormai sia dalla normativa che dalla giurisprudenza. Per tali versi vedremo che tale norma è parzialmente attuativa della legge Delega successivamente approvata tendente a salvaguardare e favorire i debitori sia dal punto di vista delle proprie disponibilità essenziali, sia dal punto di vista dei beni utili allo sviluppo dei processi produttivi.. L’art. art. 52” (Disposizione in materia di Riscossione a mezzo ruolo”) ha In primo luogo ha introdotto (comma 1, lettera a) la possibilità di rateizzare il debito in 10 anni (120 rate mensili). Nei casi in cui il cittadino si trovi, per ragioni che non dipendono dalla sua responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. In particolare, possono usufruire di tale beneficio i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di rateazione più lungo. Il contribuente perde il beneficio della rateazione, sia ordinaria sia in proroga, se non paga 8 rate, anche non consecutive. In precedenza il beneficio si perdeva in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive. Tali disposizioni in materia di rateazione così come quelle inerenti all’autotutela sono proprie della riscossione a mezzo ruolo. Gli Enti Locali qualora vogliano usufruirne e farle proprie dovranno appositamente prevederle in ragione della loro già citata potestà regolamentare ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.446/1997. Conseguentemente in questo caso potranno applicarsi anche all’ingiunzione fiscali altrimenti tali norme saranno solo ed esclusivamente ad appannaggio della riscossione a mezzo ruolo. In secondo luogo ha introdotto (comma 1, lettere b, c, l) importanti novità anche nella disciplina della vendita dei beni pignorati semplificandone l'iter e rendendola più efficace. Nel caso in cui il debitore, previa autorizzazione dell’Agente della Riscossione, voglia vendere direttamente il bene pignorato, potrà farlo entro 5 giorni dalla data fissata per il primo incanto. Se poi è necessario procedere a un secondo incanto, il debitore ha ancora la possibilità di effettuare la vendita in proprio del bene entro il giorno precedente a quello fissato per tale nuovo incanto.

Per dare al debitore più tempo per procedere alla vendita in proprio, è stato esteso da 120 a 200 giorni il periodo di efficacia del pignoramento del bene. Inoltre iniziano a essere introdotte disposizioni, come detto, che tendono a salvaguardare i beni essenziali alla vita dell’individuo dalle azioni esecutive relative ai tributi e alle entrate pubbliche. Il decreto prevede, infatti, che l'agente della riscossione non dia corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali», da individuare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con l'Istat che ad oggi non è stato ancora emanato. All’art. 52 (comma 1, lettera d) sono previste disposizioni in materia di pignoramento dei beni strumentali .Tenendo conto delle difficoltà economiche che in questo periodo sta affrontando anche il settore produttivo, è stato previsto che il pignoramento dei beni strumentali per l'esercizio dell'attività d'impresa o della professione, possa essere effettuato solo:

  •  nei limiti di un quinto del loro valore complessivo     
  • se gli altri beni del debitore, non strumentali, non siano sufficienti a saldare l'intero debito. 

In ogni caso, per consentire al debitore di mantenere attiva la produzione anche dopo il pignoramento, salvaguardando così l'occupazione e il tessuto produttivo, è stato previsto che:

  • il termine di efficacia del pignoramento per i beni strumentali sia più lungo (360 giorni) di quello ordinario;        
  • il debitore sia nominato custode dei beni pignorati;         
  • il primo incanto non possa essere fissato prima che siano trascorsi 300 giorni dalla data del pignoramento. 
Queste novità sono estese anche a favore dei debitori costituiti in forma di società.  
Per quanto riguarda i Pignoramenti presso terzi (comma 1, lettera e) Il soggetto terzo che riceve dall'agente della riscossione l'ordine di pagare le somme dovute dal debitore iscritto a ruolo, ha ora 60 giorni di tempo (e non più 15) per effettuare il versamento. In questo modo, non soltanto viene agevolato il terzo pignorato (che ha a disposizione un tempo più lungo per pagare) ma è anche più tutelato il debitore che può utilizzare questo periodo per fornire eventuali elementi in grado di fermare la riscossione. Riguardo ai Pignoramenti dello stipendio (comma1, lettera f) Il decreto del fare risolve una criticità che si genera nei casi in cui, per recuperare il credito pubblico, l'agente della riscossione proceda al pignoramento delle somme sul conto corrente del debitore.

Considerato che sui conti correnti, anche in base alle recenti modifiche normative, affluiscono ormai in modo generalizzato gli stipendi e le pensioni, si è reso necessario intervenire per non compromettere la capacità di sostentamento delle fasce deboli della cittadinanza. È stato previsto, quindi, che l'ultimo accredito sui conti correnti bancari e postali del debitore, di stipendio, pensione o altre somme relative al rapporto di lavoro non possa più essere pignorato e rimanga a disposizione della persona interessata. Sempre allo scopo di tutelare i debitori, è stata modificata la disciplina delle espropriazioni immobiliari di cui all’art. 76 e delle iscrizioni di ipoteca di cui all’art. 77 del D.P.R., 60271973 (comma 1, lettere g, h) stabilendo nuovi limiti alla loro applicazione, così da riservare le misure di riscossione più incisive ai casi in cui l'ammontare del credito da recuperare sia più rilevante. L'agente della riscossione non può effettuare l'espropriazione se l'immobile: è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente; è l'unico immobile di proprietà del debitore; non è di lusso, (cioè con le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), ovvero è una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).Negli altri casi l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare solo se: l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro; sono passati sei mesi dall'iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato. (EQUITALIA nota 1/7/2013 13/V/1.0)

Per rendere più veloci e proficue le operazioni di vendita è stato previsto (comma 1, lettere i, l, m) che l'agente della riscossione debba pubblicare l'avviso di vendita sul suo sito Internet entro il termine di 20 giorni precedenti alla data fissata per il primo incanto; e che vada diffusa al pubblico, su disposizione del giudice, la notizia degli incanti tramite giornali o con altre forme d pubblicità commerciale; nel caso in cui il giudice ritenga non adeguato il valore del bene come determinato per legge, la vendita potrà essere effettuata sulla base di una stima fatta da un esperto nominato dallo stesso giudice; (Secondo l’art. 79 del DPR 602/1973, il valore è quello catastale moltiplicato per tre. La norma è stata modificata nel senso che, nel caso in cui il valore stabilito dalla legge sia manifestamente inadeguato rispetto a quello effettivo, il debitore può disporre una perizia di stima da parte di un esperto di fiducia. L’obiettivo è quello di tutelare i beni del debitore evitando di vendere a prezzi irrisori gli immobili pignorati) il giudice, su richiesta dell'agente della riscossione, può nominare un ausiliario incaricato di relazionare sulle caratteristiche e le condizioni del bene pignorato e può anche svolgere la funzione di custode del bene; Per rendere più agevole lo svolgimento delle operazioni è stato previsto che nei casi di nomina di un esperto e/o di un ausiliario il pignoramento non perda efficacia se il primo incanto non può essere effettuato entro i 200 giorni dall'esecuzione del pignoramento, stabiliti dalla regola generalizi questi casi l'agente della riscossione ha naturalmente l'onere di fissare i nuovi incanti e avvisare il debitore.   Con il decreto del fare è stato chiarito che l'ipoteca può essere iscritta dall'agente della riscossione solo per debiti superiori a 20.000 euro, anche quando non ci sono le condizioni per procedere all'espropriazione conferendo così ad essa la funzione di misura cautelare non preordinata all’attuazione della procedura di espropriazione immobiliare.(Art. 77 comma 1-bis.del D.P.R., 602/1973 L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, (anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2), purché' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

La manovra ha precisato che l'ipoteca può continuare a essere iscritta anche in assenza delle condizioni di legge per eseguire l'esproprio. Per iscrivere l'ipoteca, sarà sufficiente un credito a ruolo che superi 20mila euro mentre per attivare la procedura esecutiva immobiliare servono valori maggiori, condizioni e parametri diversi. Gli effetti dell'ipoteca sul patrimonio del debitore sono molto differenti ovviamente da quelli del pignoramento, che rappresenta il momento di avvio della procedura di esproprio, mentre L'ipoteca rappresenta un vincolo avente natura di garanzia reale a favore del creditore.  Sempre per rimanere nell’ambito delle misure cautelari per il comma 1, lettera m-bis del citato articolo 52 la procedura di iscrizione del fermo è stata resa più efficiente prevedendo che l'agente della riscossione non possa provvedere automaticamente all'iscrizione nei registri mobiliari, ma debba prima notificare una comunicazione al debitore avvisandolo che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo. Non è necessario inviare poi un'ulteriore comunicazione eliminando così anche altri costi a carico del debitore. L’ultimo comma dell’art. 86 del D.P.R. 602/1973, come modificato prevede altresì che nei 30 giorni a disposizione per versare l'importo dovuto, il debitore possa dimostrare all'agente della riscossione che il veicolo in questione è strumentale all'attività di impresa o della professione impedendo, in questo modo, il fermo sempre per rispettare quei principi già richiamati di salvaguardare le attività produttive dei soggetti debitori. Pur ricordando che non esistono effettivamente limiti di valore all’applicazione del fermo non può non trascurarsi l’orientamento giurisprudenziale che ritiene “’illegittimo il fermo amministrativo qualora risulti sproporzionato rispetto alle pretese e nel caso in cui non siano state adeguatamente indicate le motivazioni che ne abbiano giustificato la adozione, in quanto anche se l’iscrizione del fermo è rimessa alle discrezionalità dell’A.d.R.l’utilizzo di tale strumento non può essere arbitrario. Di conseguenza un’indiscriminata applicazione immotivata potrebbe integrare gli estremi dell’eccesso di potere in presenza di una sproporzione tra la misura cautelare e il credito da garantire.(C.T.P. Roma Sentenza 28/12/2013).     5) Legge 27 dicembre 2013 n.147 –(Legge di Stabilità 2014) art. 1 commi Ulteriori ultime novità sono state introdotte dalla Legge di Stabilità 2014. L’ Art. 1 comma 534 lettera e) ha previsto che “ l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo; “ ciò chiarisce il momento in cui scatta per il debitore la debenza al pagamento degli importi previsti nella citata tabella ministeriale. Il comma 610 ha previsto, sino al 31.12.2014 la proroga dell’attuale sistema di riscossione binario tra il ruolo e l’ingiunzione fiscale procrastinando l’uscita dal mondo della riscossione delle entrate comunali dell’Agente nazionale della Riscossione e prorogando i contratti in corso per i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs.446/1997. I Commi dal 618 al 624 prevede che i Ruoli e quindi solo cartelle esattoriali relative alle entrate delle Regioni delle Province e dei Comuni, province e comuni, fino al 31 marzo 2014 (D.L.16/2014) possano essere estinte con il pagamento: di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di aggio. Tale disposizione si applica solo alle entrate iscritte a ruolo e non a quelle riscosse coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale (c.f.r. Risoluzione ANACAP 1/2014 in merito all’applicabilità del comma 618 art. 1 legge di stabilità).