venerdì 20 giugno 2014

Motivazione essenziale per le rettifiche catastali

Rettifiche del catasto, la consulenza di Nicola Ricciardi
È illecita la pretesa recata nell’avviso di rettifica dell’estimo catastale che non sia adeguatamente motivata. Così afferma la sentenza 186/3/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese.
L'Avvocato Nicola Ricciardi commenta la sentenza spiegando che non sono sufficienti le informazioni presunte sul contribuente e sul dato del valore catastale di un immobile che non tiene conto del metodo usato per stabilirlo.

 In dettaglio, è accaduto che l'Ufficio ha notificato un avviso di accertamento per rettifica di estimi catastali per il quale l’Ente impositore, a fondamento della propria pretesa, non ha motivato le ragioni di fatto e i presupposti giuridici dell’atto, in quanto questo era stato formato conformemente alla procedura vigente; per tale ragione, l'Ente presumeva che le stesse fossero a conoscenza del contribuente.

La Commissione, ha stabilito chiaramente come non sia condivisibile la tesi dell'Amministrazione secondo cui è comunque valida la pretesa contenuta nell’avviso di rettifica dell’estimo catastale anche qualora non siano chiaramente enunciate le ragioni di fatto e i presupposti tecnico-giuridici che hanno portato l’ente impositore a formare l’atto.

Per i giudici, infatti, non può risultare sufficiente la conoscenza implicita del contribuente basata unicamente sulla conformità del dato rettificato rispetto alla procedura adottata per la sua determinazione.

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