giovedì 22 gennaio 2015

Quando si applica l'agevolazione fiscale del 55%? Risponde l'Avvocato Ricciardi

agevolazioni fiscali 55 per cento
In questo articolo si parla delle condizioni necessarie all'applicazione del vantaggio fiscale del 55% nel caso di interventi per il risparmio energetico.
Questa agevolazione è destinata a chi esegua e sostenga la spesa dell'intervento, indipendentemente dalla categoria catastale dell'immobile, dal tipo di contribuente e dall'attività svolta, come previsto dall'art. 1 commi 344 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 L'Avvocato Nicola Ricciardi spiega che è in vigore il decreto del MEF del 19 febbraio del 2007, che specifica come “a) la detrazione fiscale del 55% per interventi di risparmio energetico spetta alle persone fisiche non titolari di reddito d'impresa e stabilisce, alla successiva lettera b), che essa spetti anche ai "soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti".

Dunque eccetto le norme speciali per le società di locazione finanziaria non ci sono casi ulteriori in cui applicare questa agevolazione ma è specificato il rispetto puntuale degli adempimenti, affinché sia possibile certificare il tipo di intervento mirato a un effettivo risparmio energetico.

Va detto, tuttavia, che la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 340 del 1 agosto 2008 afferma che l'agevolazione non vale per i lavori eseguiti da un soggetto titolare di reddito d'impresa su unità immobiliari adibite a locazione e dunque non si applica alle società immobiliari per gli immobili non gestiti direttamente.

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